Art. 16.

      1. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera h) sono premesse le seguenti parole: «avvalendosi dell'Ufficio studi e documentazione di cui all'articolo 29-ter»;

          b) alla lettera l), le parole: «Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Presidenza del Consiglio dei ministri»;

          c) alla lettera m-bis), le parole: «componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale» sono sostituite dalle seguenti: «presidenti di sezione, vicepresidenti e giudici presso altra corte di appello tributaria o sezione staccata e di presidenti di sezione, vicepresidenti e giudici dei tribunali tributari presso altro

 

Pag. 21

tribunale tributario» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per lo stesso periodo, possono essere applicati presso le corti di appello tributarie i presidenti di sezione, i vicepresidenti e i giudici dei tribunali tributari in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5».